Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
      Tale legge riconosce una responsabilità pubblica e sancisce con un provvedimento normativo il sostegno ai cittadini colpiti e resi menomati fisicamente o psichicamente. L'indennizzo consiste in un assegno reversibile per la durata di quindici anni, determinato secondo la tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976, successivamente modificata dalla legge n. 111 del 1984, e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959.
      Nel meccanismo indicato nella citata legge n. 210 del 1992 non viene, tuttavia, preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento del danno biologico e dei danni morali subiti da coloro che sono stati contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché dagli operatori sanitari che, nello svolgimento del loro servizio, hanno contratto, a seguito di contatto, l'infezione da HIV subendo danni permanenti. Lo stesso avviene per coloro che presentano danni irreversibili cagionati da epatiti post-trasfusionali nonché per le persone non vaccinate che risultano danneggiate a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata o che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per accedere a uno Stato estero si sono sottoposte a

 

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vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultano necessarie; e, infine, per i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si sono sottoposti a vaccinazioni anche obbligatorie.
      Le somme previste dal legislatore tanti anni fa non solo si riferiscono a un contesto economico inadeguato rispetto a quello odierno, ma soprattutto non corrispondono all'entità del danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.
      La misura dell'indennizzo non è adeguata alla gravità dei danni subiti dai soggetti interessati, in particolare di quelli che si evidenziano nella vita di relazione e nella capacità lavorativa.
      Inoltre, la normativa vigente prevede una pensione mensile per i soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento per le famiglie che li assistono.
      Con la presente proposta di legge si intende adeguare l'importo dell'indennizzo al reale costo della vita e prevedere anche l'inserimento di un criterio risarcitorio di natura civilistica comprendendo le voci del danno subìto dai soggetti interessati, in particolare di quello esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.
 

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